I. Degli Uffici
II. Delle Assemblee Ecclesiastiche
III. Delle Dottrine, dei Sacramenti, ed Altre Cerimonie
IV. Della Censura e dell’Ammonizione Ecclesiastica
Articolo 1
Per il mantenimento del buon ordine nella chiesa di Cristo è necessario che vi siano: uffici, assemblee, supervisione di dottrina, sacramenti e cerimonie, e disciplina Cristiana; delle quali materie i seguenti articoli trattano in dovuto ordine.
I. Degli Uffici
Articolo 2
Gli uffici sono di tre tipi: dei ministri della Parola, degli anziani, e dei diaconi.
Articolo 3
A nessuno, che sia un professore di teologia, anziano o diacono, sarà permesso di entrare nel ministero della Parola e dei sacramenti senza esservi stato lecitamente chiamato. E quando qualcuno agisse contrariamente a ciò, e, dopo esser stato frequentemente ammonito, non desistesse, la classe giudicherà se debba essere dichiarato uno scismatico o debba essere punito in qualche altro modo.
Articolo 4
La lecita chiamata di coloro che non sono stati precedentemente in ufficio consiste:
Primo, nell’ELEZIONE da parte del concistoro e dei diaconi, dopo precedenti preghiere, con dovuta osservanza delle regolazioni stabilite dal concistoro per questo proposito, e dell’ordinanza ecclesiastica secondo la quale possono essere chiamati al ministero della Parola per la prima volta soltanto coloro che sono stati dichiarati eleggibili dalle chiese, secondo la regola in questa materia, ed inoltre con l’avviso della classe o del consigliere stabilito per questo proposito dalla classe;
Secondo, nell’ESAME sia della dottrina che della vita, che sarà condotta dalla classe, alla quale la chiamata deve essere sottoposta per approvazione, e che avrà luogo in presenza di tre delegati del sinodo dalla classe più vicina;
Terzo, nell’APPROVAZIONE da parte dei membri della chiesa chiamante, quando, il nome del ministro essendo stato annunziato per due successive Domeniche, non sorge nessuna obiezione; la quale approvazione, tuttavia, non è richiesta nel caso l’elezione abbia luogo con la cooperazione della congregazione mediante la scelta da una nominazione fatta in precedenza;
Infine, nella pubblica ORDINAZIONE in presenza della congregazione, che avrà luogo con appropriate stipulazioni ed interrogazioni, ammonizioni e preghiere e l’imposizione delle mani del ministro officiante (e di altri ministri che sono presenti) conformemente alla formula per quel proposito.
Articolo 5
Ministri già nel ministero della Parola, che sono chiamati ad un’altra congregazione, saranno similmente chiamati nella predetta maniera dal concistoro e dai diaconi, con osservanza delle regolazioni fatte per questo proposito dal concistoro e delle ordinanze ecclesiastiche generali riguardanti l’eleggibilità di coloro che hanno servito al di fuori delle Chiese Protestanti Riformate e la ripetuta chiamata dello stesso ministro durante la medesima vacanza; inoltre, con l’avviso della classe o del consigliere stabilito dalla classe, e con l’approvazione della classe o dei delegati stabiliti dalla classe, a cui i ministri chiamati mostrano buona testimonianza ecclesiastica di dottrina e vita, con l’approvazione dei membri della congregazione chiamante, come affermato nell’Articolo 4, con la quale il ministro chiamato sarà installato con appropriate stipulazioni e preghiere conformemente alla formula per questo proposito.
Articolo 6
Nessun ministro sarà libero di servire in istituzioni di misericordia o d’altro tipo, a meno che vi sia precedentemente ammesso in accordo con i precedenti articoli, e sarà, non meno che gli altri, soggetto all’Ordine di Chiesa.
Articolo 7
Nessuno sarà chiamato al ministero della Parola senza essere stazionato in un luogo particolare, eccetto che sia mandato a compiere opera di estensione di chiesa.
Articolo 8
Persone che non hanno perseguito il corso regolare di studio in preparazione per il ministero della Parola, e non sono state quindi dichiarate eleggibili secondo l’Articolo 4, non saranno ammesse al ministero a meno che vi sia sicurezza dei loro doni eccezionali, pietà, umiltà, modestia, senso comune e discrezione, ed anche del saper parlare in pubblico. Quando tali persone presenteranno se stesse per il Ministero, la classe (se il sinodo approva) li esaminerà prima, ed avrà a che fare con loro fin quanto riterrà edificante, secondo le regolazioni generali delle chiese.
Articolo 9
Predicatori senza incarico fisso, o altri che hanno lasciato qualche setta, non saranno ammessi al ministero nella chiesa fino a che siano stati dichiarati eleggibili, dopo attento esame, da parte della classe, con l’approvazione del sinodo.
Articolo 10
Un ministro, una volta chiamato legalmente, non può lasciare la congregazione con la quale è connesso per accettare una chiamata altrove, senza il consenso del concistoro, insieme coi diaconi, e con la conoscenza di ciò da parte della classe; similmente nessun’altra chiesa lo può ricevere fino a che abbia presentato un certificato appropriato di dimissioni dalla chiesa e dalla classe dove serviva.
Articolo 11
D’altro canto, il concistoro, in quanto rappresenta la congregazione, sarà anche vincolato a provvedere al supporto appropriato dei suoi ministri, e non li dimetterà dal servizio senza la conoscenza e l’approvazione della classe e dei delegati del sinodo.
Articolo 12
Fintanto che un ministro della Parola, una volta chiamato come sopra descritto, è vincolato al servizio della chiesa per la vita, non gli è permesso di entrare in una vocazione secolare eccetto per ragioni tanto importanti da ricevere l’approvazione della classe.
Articolo 13
Ministri, che per ragione d’età, malattia, o altrimenti, sono resi incapaci di svolgere i doveri del loro Ufficio, riterranno tuttavia l’onore e il titolo di ministro, e la chiesa che hanno servito provvederà per loro in modo onorevole nel loro bisogno (similmente per gli orfani e le vedove dei ministri) dal fondo comune delle chiese, secondo le ordinanze ecclesiastiche generali in questa materia.
Articolo 14
Se qualche ministro, per la predetta o qualsiasi altra ragione, è obbligato ad interrompere il suo servizio per un periodo, il che non avrà luogo senza l’avviso del concistoro, sarà e rimarrà tuttavia in ogni tempo soggetto alla chiamata della congregazione.
Articolo 15
Non sarà permesso a nessuno che negliga il ministero della sua chiesa o che sia senza un incarico fisso, di predicare indiscriminatamente senza il consenso e l’autorità del sinodo o della classe. Similmente, non sarà permesso a nessuno di predicare o amministrare i sacramenti in un’altra chiesa senza il consenso del concistoro di quella chiesa.
Articolo 16
L’ufficio di ministro è continuare in preghiera e nel ministero della Parola, dispensare i sacramenti, vigilare sui suoi fratelli, gli anziani e i diaconi, come anche la congregazione, ed infine, con gli anziani, esercitare la disciplina ecclesiastica e fare in modo che ogni cosa sia fatta con decenza ed in buon ordine.
Articolo 17
Tra i ministri della Parola sarà mantenuta eguaglianza per quanto riguarda i doveri del loro ufficio, ed anche in altre materie fin quanto è possibile, secondo il giudizio del concistoro, e, se necessario, della classe; la quale eguaglianza sarà anche mantenuta nel caso degli anziani e dei diaconi.
Articolo 18
L’ufficio dei professori di Teologia è di esporre le Sacre Scritture e di vendicare la sana dottrina contro eresie ed errori.
Articolo 19
Le chiese si impegneranno, fin quanto sia necessario, affinchè vi siano studenti supportati da loro per essere preparati per il ministero della Parola.
Articolo 20
Agli studenti che hanno ricevuto permesso secondo la regola in questa materia, e a persone che secondo l’Articolo 8 sono state giudicate competenti ad essere preparate per il ministero della Parola, sarà permesso, per la loro propria preparazione, e così da farsi conoscere alle congregazioni, di pronunciare una parola di edificazione negli incontri per la pubblica adorazione.
Articolo 21
I concistori faranno in modo che vi siano buone scuole Cristiane in cui i genitori fanno istruire i loro figli secondo le richieste del patto.
Articolo 22
Gli anziani saranno scelti dal giudizio del concistoro e dei diaconi secondo le regolazioni per quel proposito stabilite dal concistoro. Nell’osservanza di queste regole, ogni chiesa sarà libera, a seconda delle sue circostanze, di dare ai membri un’opportunità di dirigere l’attenzione a persone adatte, così che il concistoro possa in base a questo o presentare alla congregazione, per l’elezione, quanti anziani siano necessari, che essi possano così, dopo che siano da essa approvati, a meno che sorga qualche ostacolo, essere installati con pubbliche preghiere e stipulazioni, o presentare un doppio numero alla congregazione, e in base a ciò installare quello scelto da essa, nella predetta maniera, conformemente alla formula per questo proposito.
Articolo 23
L’ufficio degli anziani, oltre a quanto è stato detto nell’Articolo 16 essere il loro dovere in comune col ministro della Parola, è badare a che i ministri, insieme con gli altri anziani ed i diaconi, svolgano fedelmente il loro dovere, e, sia prima che dopo la Cena del Signore, come tempi e circostanze potrebbero richiedere, per l’edificazione delle chiese visitare le famiglie della congregazione, particolarmente per confortare ed istruire i membri, ed anche per esortare altri a riguardo della religione Cristiana.
Articolo 24
I diaconi saranno scelti, approvati, ed installati nella stessa maniera di cui è stato detto a riguardo degli anziani.
Articolo 25
L’ufficio peculiare ai diaconi è collezionare diligentemente le elemosine ed altri contributi di carità, e dopo mutuo consiglio, distribuire le stesse fedelmente e diligentemente ai poveri per come potrebbero richiedere i loro bisogni; visitare e confortare gli afflitti, e curarsi a che le elemosine non siano male usate; della qual cosa renderanno conto al concistoro, ed anche (se qualcuno desideri essere presente) alla congregazione, quando il concistoro ritenga opportuno.
Articolo 26
In luoghi dove altri si stanno dedicando alla cura dei poveri, i diaconi cercheranno una mutua comprensione con loro al fine che le elemosine possano essere meglio distribuite in mezzo a coloro che ne hanno il maggior bisogno. Inoltre, renderanno possibile ai poveri fare uso di istituzioni di misericordia, ed a quel fine faranno richiesta alla consiglio dei direttori di tali istituzioni di mantenere stretto contatto con loro. E’ anche desiderabile che i diaconati si assistano e consultino l’un l’altro, specialmente nel badare ai poveri in tali istituzioni.
Articolo 27
Gli anziani e diaconi serviranno due o più anni secondo le regolazioni locali, ed un numero proporzionato si ritirerà ogni anno. Gli ufficiali uscenti saranno succeduti da altri, a meno che le circostanze ed il profitto di qualsiasi chiesa, nell’esecuzione degli Articoli 22 e 24, renda consigliabile una ri-elezione.
Articolo 28
Il concistoro baderà a che le chiese per la possessione della loro proprietà, e la pace e l’ordine dei loro incontri, possano reclamare la protezione delle autorità; dovrebbe essere ben compreso, tuttavia, che a motivo della pace e delle possessioni materiali esse non possono mai permettere che il governo regale di Cristo sopra la Sua chiesa possa essere minimamente usurpato.
II. Delle Assemblee Ecclesiastiche
Articolo 29
Tre tipi di assemblee ecclesiastiche saranno mantenute: il concistoro, la classe, e il sinodo generale.
Articolo 30
In queste assemblee saranno trattate soltanto materie ecclesiastiche e questo in una maniera ecclesiastica. Nelle assemblee maggiori saranno trattate soltanto materie tali che non possono essere completate nelle assemblee minori, o tali che pertengano alle chiese dell’ assemblea maggiore in comune.
Articolo 31
Se qualcuno protesta che gli è stato fatto torto da una decisione di un’assemblea minore, avrà il diritto di appello ad una assemblea ecclesiastica maggiore, e qualsiasi cosa sia concordata da un voto di maggioranza sarà considerata fissata e vincolante, a meno che sia provata in conflitto con la Parola di Dio o con gli articoli dell’Ordine di Chiesa, fintanto che non sia cambiata dal sinodo generale.
Articolo 32
I procedimenti di tutte le assemblee avranno inizio mediante l’invocazione del nome di Dio e saranno concluse con ringraziamento.
Articolo 33
Coloro che sono delegati alle assemblee porteranno con loro le loro credenziali ed istruzioni, firmate da coloro che li mandano, ed avranno un voto in ogni materia, eccetto ciò che in particolare concerne le loro persone o chiese.
Articolo 34
In tutte le assemblee vi sarà non soltanto un presidente, ma anche un cancelliere per mantenere una registrazione fedele di tutte le materie importanti.
Articolo 35
L’ufficio del presidente è affermare e spiegare l’affare da essere trattato, fare in modo che ognuno osservi dovuto ordine nel parlare, mettere a tacere i capziosi e coloro che sono veementi nel parlare, e disciplinarli in maniera appropriata se essi rifiutano di ascoltare. Inoltre il suo ufficio cesserà quando l’assemblea si alza.
Articolo 36
La classe ha la stessa giurisdizione sopra il concistoro di quella che il sinodo generale ha sopra la classe.
Articolo 37
In tutte le chiese vi sarà un concistoro composto dai ministri della Parola e dagli anziani, che, almeno nelle congregazioni più grandi, si riunirà, di regola, una volta al mese. Il ministro della Parola (o i ministri, se ve ne siano più di uno, in turno) presiederà e regolerà i procedimenti. Quando il numero degli anziani sia piccolo, i diaconi possono essere aggiunti al concistoro mediante regolazione locale; ciò sarà invariabilmente la regola dove il numero è meno di tre.
Articolo 38
In luoghi dove il concistoro deve essere costituito per la prima volta o di nuovo, ciò non avrà luogo se non con l’avviso della classe.
Articolo 39
Luoghi dove non può ancora essere costituito un concistoro saranno posti sotto la cura di un concistoro vicinante.
Articolo 40
I diaconi si riuniranno mensilmente, o più frequentemente per come sorge bisogno, per trattare l’affare riguardante il loro ufficio, invocando il nome di Dio; i ministri baderanno con attenzione a che ciò sia fatto, e se necessario saranno presenti.
Articolo 41
Le riunioni classiche consisteranno di chiese vicinanti che rispettivamente delegano, con le proprie credenziali, un ministro ed un anziano per incontrarsi in un tempo e luogo tale per come determinati dal precedente incontro classico. Tali riunioni saranno tenuti almeno una volta ogni tre mesi, a meno che grandi distanze rendano ciò sconsigliabile. In queste riunioni i ministri presiederanno a rotazione, o uno sarà scelto per presiedere; tuttavia, lo stesso ministro non sarà scelto due volte in successione.
Inoltre, il presidente, tra le altre cose, porgerà le seguenti domande ai delegati di ogni chiesa:
1. Le riunioni di concistoro sono tenute nella vostra chiesa?
2. La disciplina ecclesiastica è esercitata?
3. Ci si cura dei poveri e delle scuole Cristiane?
4. Avete bisogno del giudizio e dell’aiuto della classe per il giudizio appropriato della vostra chiesa?
Ed infine, alla seconda, fino all’ultima riunione, e, se necessario, all’ultima riunione prima del sinodo, saranno scelti dei delegati per prendere parte al detto sinodo.
Articolo 42
Dove in una chiesa vi sia più di un ministro, anche coloro non delegati secondo il precedente Articolo avranno diritto di partecipare alla classe con voto di consulenza.
Articolo 43
Alla chiusura delle assemblee classiche e delle altre assemblee maggiori sarà esercitata censura su coloro che nella riunione hanno commesso qualcosa degna di punizione, o hanno disprezzato l’ammonizione delle assemblee minori.
Articolo 44
La classe autorizzerà almeno due dei suoi ministri più anziani, con più esperienza, e maggiormente competenti, a visitare tutte le chiese una volta all’anno e a badare se il ministro e il concistoro svolgono fedelmente i doveri del loro ufficio, aderiscono alla sana dottrina, osservano in tutte le cose l’ordine adottato, e promuovono appropriatamente, per quanto sta in loro, attraverso parole ed opere, l’edificazione della congregazione, in particolare della gioventù, al fine che possano ammonire fraternamente in tempo coloro che sono stati negligenti in qualsiasi cosa, e possano con il loro avviso ed assistenza aiutare a dirigere tutte le cose alla pace, edificazione, e più grande profitto delle chiese. Ed ogni classe può far continuare questi visitatori in servizio fin quando ritiene opportuno, eccetto dove i visitatori stessi richiedano di essere rilasciati per ragioni di cui le classe giudicherà.
Articolo 45
Sarà il dovere della classe e del sinodo generale di fornire alla riunione successiva le minute di quella precedente.
Articolo 46
Istruzioni concernenti materie da essere considerate in assemblee maggiori non saranno scritte fino a quando le decisioni di precedenti sinodi che toccano questi punti siano state lette, così che ciò che è stato deciso una volta non sia proposto di nuovo, a meno che non sia ritenuta necessaria una revisione.
Articolo 47
(Ogni anno [o se ve n’è bisogno più spesso] quattro o cinque o più classi vicinanti si incontreranno come sinodo particolare, a cui ogni classe delegherà due ministri e due anziani. Alla chiusura sia del sinodo particolare che di quello generale, a qualche chiesa sarà dato il potere di determinare con l’avviso della classe il tempo e il luogo del prossimo sinodo.)
Articolo 48
(Ogni sinodo sarà libero di sollecitare e mantenere corrispondenza con il suo sinodo o sinodi vicinanti nella maniera che essi giudicheranno maggiormente contribuente all’edificazione generale.)
Articolo 49
Ogni sinodo delegherà alcuni per eseguire ogni cosa ordinata dal sinodo [generale] sia per quanto pertiene il governo e le rispettive classi sotto di esso, e similmente per sovrintendere insieme o in un numero più piccolo tutte le esaminazioni di futuri ministri. E, inoltre, in tutte le altre eventuali difficoltà essi estenderanno aiuto alle classi affinchè propria unità, ordine, e sana dottrina possano essere mantenute e stabilite. Esse terranno anche un registro appropriato di tutte le loro azioni per riportarle al sinodo, e se sia richiesto, per darne ragioni. Essi non saranno inoltre esonerati dal loro servizio prima e fino a che il sinodo stesso li esoneri.
Articolo 50
Ordinariamente il sinodo generale si riunirà annualmente. A questo sinodo saranno delegati tre ministri e tre anziani da ogni classe. Se diviene necessario nell’opinione di almeno tre classi di convocare una riunione di sinodo entro due anni, la chiesa locale designata per questo proposito determinerà tempo e luogo.
Articolo 51
L’opera missionaria della chiesa è regolata dal sinodo generale in un ordine di missione.
Articolo 52
Quando nelle chiese sono parlate lingue differenti, le necessarie traduzioni saranno fatte nelle assemblee ecclesiastiche e nella pubblicazione di raccomandazioni, istruzioni, e decisioni.
III. Delle Dottrine, dei Sacramenti, ed Altre Cerimonie
Articolo 53
I ministri della Parola di Dio e similmente i professori di Teologia (la qual cosa concerne gli altri professori e gli insegnanti di scuola) sottoscriveranno le Tre Formule di Unità, ovvero, la Confessione di Fede Belga, il Catechismo di Heidelberg, e i Canoni di Dordrecht, 1618-’19, ed i ministri della Parola che rifiutano di farlo saranno de facto sospesi dal loro ufficio dal concistoro o classe fino che ne avranno dato piena affermazione, e se persistono ostinatamente nel rifiutarsi, saranno deposti dal loro ufficio.
Articolo 54
Similmente gli anziani e diaconi sottoscriveranno le premenzionate Formule di Unità.
Articolo 55
Per respingere false dottrine ed errori che si moltiplicano estremamente mediante scritti eretici, i ministri e gli anziani useranno i mezzi dell’insegnamento, della confutazione, dell’avvertimento, e dell’ammonizione, tanto nel ministero della Parola quanto nell’insegnamento Cristiano e nelle visite familiari.
Articolo 56
Il patto di Dio sarà sigillato ai figli dei Cristiani mediante il battesimo, appena la sua amministrazione è fattibile, nella pubblica assemblea quando la Parola di Dio è predicata.
Articolo 57
I ministri faranno il loro massimo affinchè il padre presenti suo figlio per il battesimo.
Articolo 58
Nella cerimonia del battesimo, sia dei bambini che degli adulti, il ministro userà le rispettive formule redatte per l’amministrazione di questo sacramento.
Articolo 59
Gli adulti sono attraverso il battesimo incorporati nella chiesa Cristiana, e sono accettati come membri della chiesa, e sono quindi obbligati a partecipare alla Cena del Signore, cosa che prometteranno di fare al loro battesimo.
Articolo 60
I nomi di coloro battezzati, insieme con quelli dei genitori, e similmente la data di nascita e di battesimo, saranno registrate.
Articolo 61
Nessuno sarà ammesso alla Cena del Signore se non coloro che, secondo l’uso della chiesa con cui si uniscono, abbiano fatto una confessione della religione Riformata, oltre ad essere reputati essere di un pio cammino, senza il quale coloro che provengono da altre chiese non saranno ammessi.
Articolo 62
Ogni chiesa amministrerà la Cena del Signore nella maniera giudicata maggiormente contribuente all’edificazione, fermo restante, tuttavia, che le cerimonie esteriori come prescritte nella Parola di Dio non siano cambiate e ogni superstizione sia evitata, e che alla conclusione del sermone e delle preghiere usuali, sia letta la Formula per l’Amministrazione della Cena del Signore, insieme con la preghiera per quel proposito.
Articolo 63
La Cena del Signore sarà amministrata almeno ogni due o tre mesi.
Articolo 64
L’amministrazione della Cena del Signore avrà luogo solo dove vi è supervisione di anziani, secondo l’ordine ecclesiastico, ed in una riunione pubblica della congregazione.
Articolo 65
I funerali non sono affari ecclesiastici, ma familiari, e saranno condotti di conseguenza.
Articolo 66
In tempo di guerra, pestilenza, calamità nazionali, ed altre grandi afflizioni, la cui pressione è sentita nelle chiese, è conveniente che le classi proclamino un giorno di preghiera.
Articolo 67
Le chiese osserveranno il giorno di Domenica.
Articolo 68
I ministri nel giorno di Domenica spiegheranno brevemente la somma di dottrina Cristiana compresa nel Catechismo di Heidelberg in modo che per quanto possibile la spiegazione sarà completata annualmente, secondo la divisione del catechismo stesso per quel proposito.
Articolo 69
Nelle chiese saranno cantati soltanto i 150 Salmi di Davide.
Articolo 70
I concistori baderanno a che coloro che si sposano si sposino nel Signore, che sia in una cerimonia privata o in un servizio d’adorazione ufficiale. Quando la solennizzazione del matrimonio ha luogo in un servizio d’adorazione ufficiale, sarà usata la formula adottata per quel proposito.
IV. Della Censura e dell’Ammonizione Ecclesiastica
Articolo 71
Dal momento che la disciplina Cristiana è di natura spirituale, e non esenta nessuno dalla processo o punizione civile da parte delle autorità, così anche accanto alla punizione civile vi è bisogno di censure ecclesiastiche, per riconciliare il peccatore con la chiesa e il suo prossimo e rimuovere l’offesa dalla chiesa di Cristo.
Articolo 72
In caso qualcuno erri in dottrina o offenda in condotta, fintanto che il peccato è di carattere privato, e non fornisce offesa pubblica, sarà seguita la regola chiaramente prescritta da Cristo in Matteo 18.
Articolo 73
Peccati segreti di cui il peccatore si ravvede, dopo essere stati ammoniti da una persona in private o in presenza di due o tre testimoni, non saranno portati dinanzi al concistoro.
Articolo 74
Se qualcuno, essendo stato ammonito in amore a riguardo di un peccato segreto da due o tre persone, non presta ascolto, o altrimenti ha commesso un peccato pubblico, la materia sarà riportata al concistoro.
Articolo 75
La riconciliazione di tutti i peccati che per loro natura sono di carattere pubblico, o sono divenuti pubblici a motivo del fatto che l’ammonizione della chiesa è stata disprezzata, avrà luogo (in base a sufficiente evidenza di ravvedimento) nella maniera che il concistoro riterrà contribuente all’edificazione della chiesa. Se in casi particolari ciò avrà luogo in pubblico, quando vi è una differenza di opinione a riguardo d’essi nel concistoro, ciò sarà considerato con l’avviso di due chiese vicinanti o della classe.
Articolo 76
Coloro che rigettano ostinatamente l’ammonizione del concistoro, e similmente coloro che hanno commesso un peccato pubblico o altrimenti grave, saranno sospesi dalla Cena del Signore. E se, essendo stati sospesi, dopo ripetute ammonizioni, non mostrano segni di ravvedimento, il concistoro alla fine procederà al rimedio estremo, ovvero, la scomunica, conformemente alla formula adottata per quel proposito secondo la Parola di Dio. Ma nessuno sarà scomunicato se non con l’avviso della classe.
Articolo 77
Dopo la sospensione dalla Tavola del Signore, e susseguenti ammonizioni, e prima di procedure alla scomunica, l’ostinazione del peccatore sarà resa pubblicamente nota alla congregazione, l’offesa spiegata, insieme con la cura conferitagli, in rimprovero, sospensione dalla Cena del Signore, e ripetuta ammonizione, e la congregazione sarà esortata a parlargli e a pregare per lui. Vi saranno tre ammonizioni del genere. Nella prima il nome del peccatore non sarà menzionato così che possa in un certo qual modo risparmiato. Nella seconda, con l’avviso della classe, il suo nome sarà menzionato. Nella terza la congregazione sarà informata che (a meno che si ravveda) sarà escluso dalla comunione della chiesa, così che la sua scomunica, in caso rimanga ostinato, possa aver luogo con la tacita approvazione della chiesa. L’intervallo tra le ammonizioni sarà lasciato alla discrezione del concistoro.
Articolo 78
Ogni qualvolta chiunque sia stato scomunicato desidera di venir riconciliato alla chiesa nella via del ravvedimento, ciò sarà annunciato alla congregazione, o prima della celebrazione della Cena del Signore, o in qualche altro momento opportuno, così che (fintanto che nessuno sia in grado di menzionare qualcosa di contrario contro di lui) egli possa con la professione della sua conversione essere pubblicamente ristabilito, secondo la formula per quel proposito.
Articolo 79
Quando ministri della Parola divina, anziani, o diaconi, hanno commesso qualche peccato pubblico, grave, la qual cosa è una disgrazia alla chiesa, o sono degni di punizione da parte delle autorità, gli anziani e i diaconi, mediante precedente sentenza del loro concistoro e della chiesa più vicina, saranno immediatamente sospesi o espulsi dal loro ufficio, ma i ministri saranno soltanto sospesi. Se questi ultimi debbano essere interamente deposti dall’ufficio, ciò sarà soggetto al giudizio della classe, con l’avviso dei delegati del sinodo menzionato nell’Articolo 11.
Articolo 80
Inoltre, tra i peccati gravi, che sono degni di essere puniti con sospensione o deposizione dall’ufficio, questi sono i principali: falsa dottrina o eresia, pubblico scisma, pubblica blasfemia, simonia, infedele diserzione d’ufficio o intrusione in quello di un altro, spergiuro, adulterio, fornicazione, ladrocinio, atti di violenza, ubriachezza abituale, rissare, sporco guadagno; in breve, tutti i peccati e le gravi offese che rendono i perpetratori infami dinanzi al mondo, e che in qualsiasi membro privato della chiesa sarebbero considerati degni di scomunica.
Articolo 81
I ministri della Parola, gli anziani, e i diaconi, prima delle celebrazione della Cena del Signore eserciteranno censura Cristiana tra se stessi, ed in uno spirito amichevole si ammoniranno l’un l’altro per quanto riguarda lo svolgimento del loro ufficio.
Articolo 82
A coloro che si spostano dalla congregazione, una lettera o testimonianza concernente la loro professione e condotta sarà data dal concistoro, firmata da due; o nel caso di lettere, che sono date sotto il sigillo della chiesa, firmata da uno.
Articolo 83
Inoltre, ai poveri, che si spostano per ragioni sufficienti, sarà dato dai diaconi denaro sufficiente per come essi ritengono adeguato. Il concistoro ed i diaconi, tuttavia, baderanno a che non siano troppo inclinati ad alleviare le loro chiese dai poveri, con cui appesantirebbero senza necessità altre chiese.
Articolo 84
Nessuna chiesa signoreggerà in alcun modo su altre chiese, nessun ministro su altri ministri, nessun anziano o diacono su altri anziani o diaconi.
Articolo 85
Chiese le cui usanze differiscono dalle nostre meramente in non-essenziali non saranno rigettate.
Articolo 86
Questi articoli, relative all’ordine legale della chiesa, sono stati redatti ed adottati per comune consenso in maniera tale, che essi (se il profitto delle chiese richiede altrimenti) possono e dovrebbero essere alterati, aumentati o diminuiti. Tuttavia, nessuna congregazione o classe particolare sarà libera di fare così, ma mostreranno ogni diligenza nell’osservarli, fino a che sia altrimenti ordinato dal sinodo generale.